lunedì 19 febbraio 2018

Finalmente: dopo 15 anni rifinanziata la legge 13/89!

Eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati: dopo 15 anni rifinanziata la legge 13/1989


La Conferenza unificata ha dato parere positivo allo schema di decreto interministeriale, messo a punto dal ministero delle Infrastrutture di concerto con i ministeri del Lavoro e dell'Economia, che ripartisce 180 milioni di euro alle Regioni, da destinare al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. 
Dopo la firma da parte dei ministri, il decreto verrà pubblicato sul sito del Mit e entrerà in vigore trascorsi 15 giorni. 

Con il decreto interministeriale viene inserito all'interno del Fondo investimenti della legge di Bilancio 2017 il rifinanziamento della legge 13 del 9 gennaio 1989, contente le disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, che non veniva rifinanziata dal 2003.

«Questi fondi - scrive il Mit in una nota - molto attesi dalle Regioni e dai cittadini, coprono buona parte dei fabbisogni inevasi fino al 2017, segnalati negli ultimi mesi dalle Regioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».
Le Regioni trasferiranno le risorse ai Comuni richiedenti per contribuire alle spese dei privati cittadini. E, come prevede la legge 13 del 1989, i sindaci, entro 30 giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai Comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne facciano richiesta. Se le risorse non sono sufficienti i Comuni danno priorità alle domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali, con difficoltà di deambulazione.

lunedì 16 marzo 2015

FINALMENTE RIVISTA LA PROCEDURA PER LA TESTATA E LA FOSSA RIDOTTA!

Il d.P.R. del 30 aprile 1999 attualmente è il decreto portante del recepimento italiano della Direttiva Ascensori 95/16/CE. Esso ha subito negli anni modifiche ed aggiornamenti principalmente per due motivi:

- attraverso il d.P.R. 5 ottobre 2010. n. 214 di recepimento della nuova direttiva macchine 2006/42/CE , che ha classificato come ascensore solo quelli che hanno una velocità superiore a 0,15 m/sec e classificando come “macchina” quelli che hanno una velocità inferiore (piattaforma elevatrici e miniascensori)

- attraverso il recentissimo d.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8 (vedi post precedente) per chiudere l’infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE. Ma non solo, il nuovo decreto ha inteso riorganizzare l’iter burocratico relativo agli ascensori e montacarichi, con spazi ridotti in fossa e/o  in testata.


Esempio di impianto speciale con fossa ridotta (brevetto ingegner Enzo Fornasari)
Analizziamo da vicino la nuova procedura per la "deroga" relativa agli impianti con fossa e testata ridotta.
Occorre innanzitutto precisare che in molti casi, in particolare, in edifici preesistenti, non esiste la possibilità di installare nuovi ascensori a causa dell’assenza di spazi per realizzare la fossa dell’ascensore (di norma profonda oltre un metro) e per ottenere spazi in testata all’ultima fermata (di norma  oltre un  metro dall’altezza della cabina). Tali spazi sono di sicurezza per gli operatori addetti alla manutenzione, per evitare rischi di schiacciamento.
Tali difficoltà negli anni passati ha costretto molti proprietari/condomini ha rinunciare alla installazione degli ascensori anche in gravi situazioni di superamento delle barriere architettoniche.  Da qualche anno la tecnologia ascensoristica, però,  sta consentendo, mediante suppletivi controlli sulla sicurezza degli operatori,  di realizzare ascensori con “fossa e/o testata” ridotta (anche sino a 20-30 cm).  La Direttiva Ascensori aveva già tenuto conto di ciò (punto 2.2 dell’Allegato I)  affermando, che qualora fosse stato necessario ricorrere a tali innovazioni, si sarebbe potuto “derogare” alle fosse e testate normali, mediante una procedura autorizzativa (Deroga)  rilasciata,in Italia,  da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
Prima dell’entrata in vigore del recente d.P.R. 8/2015, non poche sono state le difficoltà attuative della possibilità offerta dalla  Direttiva: ambito di applicazione (edifici preesistenti o anche quelli nuovi);  abusi da parte di alcune imprese ascensoristiche multinazionali; procedura non chiara con varie circolari di delucidazione; grossi ritardi (anche più di 6 mesi!) nel rilascio delle “deroghe” da parte del Ministero; tant’è che oggi, nonostante ci siano in Italia moltissimi casi di questo tipo, le “deroghe” concesse si riducono a poche centinaia all’anno.
La seconda parte del Il d.P.R.  8/2015, intende mettere fine a questa situazione attraverso l’introduzione nel d.P.R. 162/99 dell’art. 17 bis (“Accordo preventivo per la installazione di impianti ascensori in deroga”).
Per chiarezza espositiva riportiamo il testo dell’art. 17 bis: -
1. Relativamente agli altri mezzi alternativi  appropriati da utilizzare per evitare rischi di schiacciamento per gli  operatorie manutentori nei  casi  eccezionali  in  cui  nell'installazione  di ascensori non e' possibile realizzare i  prescritti  spazi  liberi  o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina,  l'accordo preventivo di cui al punto 2.2 dell'allegato I al  presente  decreto, e' realizzato:
a) in edifici esistenti, mediante  comunicazione  al  Ministero dello  sviluppo  economico  corredata  da  specifica  certificazione, rilasciata  da  un  organismo  accreditato  e  notificato  ai   sensi dell'articolo  9,  in  merito  all'esistenza  delle  circostanze  che rendono indispensabile il ricorso  alla  deroga,  nonché  in  merito all'idoneità' delle soluzioni alternative utilizzate per  evitare  il rischio di schiacciamento;
b)  quando  lo  stesso  e'  necessario  per  edifici  di  nuova costruzione, ferma restando la limitazione ai casi di  impossibilità per  motivi  di  carattere  geologico,  mediante  preventivo  accordo rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico  entro  il  termine previsto dalla specifica voce dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 272.
2. Gli organismi notificati trasmettono semestralmente al Ministero dello sviluppo economico l'elenco delle certificazioni rilasciate  ai sensi del comma 1, lettera a), corredato  di  sintetici  elementi  di informazione sulle caratteristiche degli impianti cui si riferiscono, sulle  motivazioni  della  deroga  e  sulle   soluzioni   alternative adottate.».
2bis. La documentazione da presentare all'organismo notificato, ai fini della certificazione di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,  n.  162, introdotto dal comma 1, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, ai fini della deroga di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto, e'  stabilita  con  decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, da  adottarsi  entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente regolamento.

In conclusione oggi il nuovo d.P.R. 8/2015 prevede da subito la modifica al d.P.R. 162/99 per quanto concerne  l’estensione di validità anche agli ascensori in servizio pubblico, mentre occorre attendere il decreto attuativo da  parte del Ministero dello Sviluppo Economico per la documentazione da presentare all’Organismo Notificato, per gli impianti in edifici preesistenti con ridotti spazi in fossa e testata.
Per approfondimenti:
- d.P.R.  19 gennaio 2015, n. 8
- d.P.R.  30 aprile 1999, n. 162
- d.P.R. 5 ottobre 2010. n. 214
- Direttiva Ascensori 95/16/Ce
- Direttiva Macchine 2006/42/CE
Consultare anche il mio ultimo testo:
FORNASARI E., Ascensori e impianti di sollevamento-tecnologia, legislazione e norme tecniche del trasporto verticale, MAGGIOLI, 2014


RIDEFINITO IL RUOLO DELL' USTIF NEGLI ASCENSORI PUBBLICI

Il d.P.R. del 30 aprile 1999 attualmente è il decreto portante del recepimento italiano della Direttiva Ascensori 95/16/CE. Esso ha subito negli anni modifiche ed aggiornamenti principalmente per due motivi:
- attraverso il d.P.R. 5 ottobre 2010. n. 214 di recepimento della nuova direttiva macchine 2006/42/CE , che ha classificato come ascensore solo quelli che hanno una velocità superiore a 0,15 m/sec e classificando come “macchina” quelli che hanno una velocità inferiore (piattaforma elevatrici e miniascensori)
- attraverso il recentissimo d.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8 per chiudere l’infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE. Ma non solo, il nuovo decreto ha inteso riorganizzare l’iter burocratico relativo agli ascensori e montacarichi, con spazi ridotti in fossa e/o  in testata.
Analizziamo da vicino tale ultima modifica.
a)       Risposta alla infrazione 2011/4064
A parere della UE , la versione originale del d.P.R.  162/99 sottoponeva la installazione e la messa in servizio degli ascensori pubblici, alla previa valutazione tecnica  di un’Apposita Autorità interna, l’USTIF (Ufficio Speciale Trasporto Impianti a Fune): tale prescrizione avrebbe duplicato illegittimamente la procedura autorizzativa già disciplinata dalla Direttiva Ascensori al suo Allegato II. Un altro punto di difformità della normativa italiana contenuta nel d.P.R. rispetto alla Dir. 96/16/Ce  concerneva la circostanza per cui, ai fini della “conformità” dell’ascensore, il decreto impone necessariamente l’applicazione delle norme europee EN 81-28, EN 81-70 ed EN 81 1 e 2, laddove ai sensi della Direttiva medesima, la conformità stessa, potrebbe essere  anche provata con mezzi alternativi equivalenti, mediante opportuna valutazione dei rischi. Pertanto, il legislatore comunitario escludeva che la normativa nazionale, potesse subordinare l’autorizzazione all’impianto ed alla messa in servizio degli ascensori a procedure di valutazione di ulteriori organi come l’USTIF.
In base a tale procedura di infrazione il Governo ha proceduto  pertanto ad una modifica del regolamento dpr 162 del 1999, al fine di includere tutte le tipologie di ascensori, sia pubblici che privati, abbandonando il D.M. 11.01.2010  (che regolamentava i ruolo dell’USTIF)  e con esso le prerogative, tutte italiane, dell’USTIF.
Il d.P.R. 8/2015 infatti  prevede la modifica di alcuni articoli del d.P.R. 162/99 “estendendone” la sua validità anche agli impianti ascensori e montacarichi in servizio pubblico (modifica art. 11 e art. 12), lasciando la sola verifica periodica alle strutture oggi afferenti all’USTIF (modifica art. 13).   
b)       ascensori e montacarichi con spazi ridotti in fossa e/o in testata
Occorre innanzitutto precisare che in molti casi, in particolare, in edifici preesistenti, non esiste la possibilità di installare nuovi ascensori a causa dell’assenza di spazi per realizzare la fossa dell’ascensore (di norma profonda oltre un metro) e per ottenere spazi in testata all’ultima fermata (di norma  oltre un  metro dall’altezza della cabina). Tali spazi sono di sicurezza per gli operatori addetti alla manutenzione, per evitare rischi di schiacciamento.
Tali difficoltà negli anni passati ha costretto molti proprietari/condomini ha rinunciare alla installazione degli ascensori anche in gravi situazioni di superamento delle barriere architettoniche.  Da qualche anno la tecnologia ascensoristica, però,  sta consentendo, mediante suppletivi controlli sulla sicurezza degli operatori,  di realizzare ascensori con “fossa e/o testata” ridotta (anche sino a 20-30 cm).  La Direttiva Ascensori aveva già tenuto conto di ciò (punto 2.2 dell’Allegato I)  affermando, che qualora fosse stato necessario ricorrere a tali innovazioni, si sarebbe potuto “derogare” alle fosse e testate normali, mediante una procedura autorizzativa (Deroga)  rilasciata,in Italia,  da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.   
Prima dell’entrata in vigore del recente d.P.R. 8/2015, non poche sono state le difficoltà attuative della possibilità offerta dalla  Direttiva: ambito di applicazione (edifici preesistenti o anche quelli nuovi);  abusi da parte di alcune imprese ascensoritiche multinazionali; procedura non chiara con varie circolari di delucidazione; grossi ritardi (anche più di 6 mesi!) nel rilascio delle “deroghe” da parte del Ministero; tant’è che oggi, nonostante ci siano in Italia moltissimi casi di questo tipo, le “deroghe” concesse si riducono a poche centinaia all’anno.
La seconda parte del Il d.P.R.  8/2015, intende mettere fine a questa situazione attraverso l’introduzione nel d.P.R. 162/99 dell’art. 17 bis (“Accordo preventivo per la installazione di impianti ascensori in deroga”).
Per chiarezza espositiva riportiamo il testo dell’art. 17 bis: -
1. Relativamente agli altri mezzi alternativi  appropriati da utilizzare per evitare rischi di schiacciamento per gli  operatorie manutentori nei  casi  eccezionali  in  cui  nell'installazione  di ascensori non e' possibile realizzare i  prescritti  spazi  liberi  o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina,  l'accordo preventivo di cui al punto 2.2 dell'allegato I al  presente  decreto, e' realizzato:
a) in edifici e
sistenti, mediante  comunicazione  al  Ministero dello  sviluppo  economico  corredata  da  specifica  certificazione, rilasciata  da  un  organismo  accreditato  e  notificato  ai   sensi dell'articolo  9,  in  merito  all'esistenza  delle  circostanze  che rendono indispensabile il ricorso  alla  deroga,  nonché  in  merito all'idoneità' delle soluzioni alternative utilizzate per  evitare  il rischio di schiacciamento;
b)  quando  lo  stesso  e'  necessario  per  edifici  di  nuova costruzione, ferma restando la limitazione ai casi di  impossibilità per  motivi  di  carattere  geologico,  mediante  preventivo  accordo rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico  entro  il  termine previsto dalla specifica voce dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 272.
2. Gli organismi notificati trasmettono semestralmente al Ministero dello sviluppo economico l'elenco delle certificazioni rilasciate  ai sensi del comma 1, lettera a), corredato  di  sintetici  elementi  di informazione sulle caratteristiche degli impianti cui si riferiscono, sulle  motivazioni  della  deroga  e  sulle   soluzioni   alternative adottate.».
2bis. La documentazione da presentare all'organismo notificato, ai fini della certificazione di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,  n.  162, introdotto dal comma 1, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, ai fini della deroga di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto, e'  stabilita  con  decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, da  adottarsi  entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente regolamento.
In conclusione oggi il nuovo d.P.R. 8/2015 prevede da subito la modifica al d.P.R. 162/99 per quanto concerne  l’estensione di validità anche agli ascensori in servizio pubblico, mentre occorre attendere il decreto attuativo da  parte del Ministero dello Sviluppo Economico per la documentazione da presentare all’Organismo Notificato, per gli impianti in edifici preesistenti con ridotti spazi in fossa e testata.
Per approfondimenti:
- d.P.R.  19 gennaio 2015, n. 8
- d.P.R.  30 aprile 1999, n. 162
- d.P.R. 5 ottobre 2010. n. 214
- Direttiva Ascensori 95/16/Ce
- Direttiva Macchine 2006/42/CE

Consultare anche il mio ultimo testo:
FORNASARI E., Ascensori e impianti di sollevamento-tecnologia, legislazione e norme tecniche del trasporto verticale, MAGGIOLI, 2014


domenica 28 dicembre 2014

Ascensori ovunque, anche negli spazi ... impossibili!

Ascensori ovunque, anche nei luoghi ... impossibili!

Oggi ho pubblicato un mio nuovo sito commerciale! 



Dopo aver acquisito tantissima esperienza, anche attraverso la interazione con i lettori del mio blog che stanno raggiungendo ormai le 70.000 unità,  mi sono deciso a pubblicizzare le mie capacità progettuali, tecniche e normative, insieme a quelle realizzative della C.I.M.A.S., mia azienda di fiducia, altamente specializzata in soluzioni difficili e l'unica in possesso della licenza di utilizzo dei miei brevetti. La C.I.M.A.S. è in grado di realizzare le mie soluzione con la formula "chiavi in mano":opere edili e di carpenteria metallica, opere elettriche ed opere di impiantistica ascensoristica.
Ma quali sono, oggi,  le novità tecnologiche che consentono di risolvere il problema del trasporto verticale in casi complessi?
Oltre ad aumento della tecnologia dei materiali e della tecnica ascensoristica, possiamo considerare:
-la possibilità di progettare ed installare ascensori con fossa e testata  ridotta (ovvero senza la tradizionale buca al piano terra e con altezza del soffitto all'ultimo piano ridotta anch'essa). La nuova rivoluzionaria soluzione è addirittura passata spesso inosservata (si contano solo poche centinaia di installazioni all'anno). Esistono pertanto in Italia sicuramente decine di migliaia di edifici che nel passato hanno rinunciato alla installazione di un nuovo ascensore per questo problema. 
-l'aumento della tecnologia edilizia per il taglio delle scale, oggi realizzata con macchinari totalmente robotizzati
-il mio brevetto sulla vasca "sospesa" che sfruttando l'ascensore con fossa ridotta consente di far gravare i carichi complessivi della nuova installazione nel posto strutturalmente più conveniente dell'edificio, superando i problemi legati a cantine, garage, negozi e quant'altro sottostante il piano terra.
A queste novità tecnologiche occorre aggiungere anche novità legislative nel campo della Civilistica Condominiale che nella prassi ormai tende a favorire il superamento delle barriere architettoniche piuttosto che ostacolarlo,nel rispetto ovviamente della proprietà privata. E' sempre più di abitudine il "sacrificare" lo spazio comune condominiale per le esigenze del trasporto verticale nello stabile. il mio Blog ne è stato testimone in questi anni!
Mi sono accorto infatti, analizzando le statistiche del mio Blog, ormai attivo dal 2007, che più dell'80% dei commenti e delle domande sono relative proprie ai problemi tecnici, normativi e legislativi connessi con la installazione di nuovi ascensori in contesti particolarmente complicati dal punto di vista architettonico e strutturale.
Sono ormai più di 100 le realizzazioni "speciali" che ho progettato e che la C.I.M.A.S. ha realizzato in tutta Italia, dove ha spesso giocato un ruolo determinante un mio brevetto che consente di "sospendere" tutto l'impianto, in modo da gravare su quella parte dell'edificio più in grado di sopportarne i carichi. Tutte le soluzioni individuate hanno consentito di risolvere problemi di trasporto verticale giacenti da decine di anni negli stabili. Tutto ciò con piena soddisfazione dei clienti.  
Vasca sospesa
Occorre considerare che sino ad oggi non avevo mai pensato a fare alcuna campagna pubblicitaria e la diffusione delle notizie relative alle mie  capacità progettuali e brevettuali sono state del tipo "porta a porta". Con questo nuovo sito cercherò di risolvere problemi in tutta Italia, pubblicizzando al meglio le mie soluzioni.

martedì 24 giugno 2014

LA UE BOCCIA IL RUOLO DELL' USTIF PER GLI ASCENSORI PUBBLICI (*)

Roma- Ascensore pubblico per l'Altare della Patria
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Presidente, Matteo Renzi, e dei ministri delle Infrastrutture e trasporti, Maurizio Lupi, dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Maria Anna Madia, uno schema di regolamento al fine di recepire pienamente e correttamente gli indirizzi espressi dalla Commissione europea in materia, mediante la procedura d’infrazione 2011/4064, relativa alla corretta  applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori pubblici. Infatti l’Italia, per gli ascensori pubblici, ha emanato nel 2010 il D.M. Infrastrutture e Trasporti 11.01.2010, “Norme relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinato al trasporto di persone”. A parere della UE ,tale D.M. sottopone la installazione e la messa in servizio degli ascensori pubblici, alla previa valutazione tecnica  di un’Apposita Autorità interna, l’USTIF: tale prescrizione duplicherebbe illegittimamente la procedura autorizzativa già disciplinata dalla Direttiva Ascensori al suo Allegato II. Un altro punto di difformità della normativa italiana contenuta nel D.M. rispetto alla Dir. 96/16/Ce  concerne la circostanza per cui, ai fini della “conformità” dell’ascensore, il decreto impone necessariamente l’applicazione delle norme europee EN 81-28, EN 81-70 ed EN 81 1 e 2, laddove ai sensi della Direttiva medesima, la conformità stessa, potrebbe essere  anche provata con mezzi alternativi equivalenti, mediante opportuna valutazione dei rischi. Pertanto, il legislatore comunitario esclude che la normativa nazionale, possa subordinare l’autorizzazione all’impianto ed alla messa in servizio degli ascensori a procedure di valutazione ulteriori organi come l’USTIF.
In base a tale procedura di infrazione il Governo procede pertanto ad una modifica del regolamento dpr 162 del 1999, al fine di includere tutte le tipologie di ascensori, sia pubblici che privati, abbandonando il D.M. 11.01.2010 e con esso le prerogative, tutte italiane, dell’ USTIF.

(*) Mio articolo pubblicato sul SOLE 24 ORE di domenica 23 giugno 2014